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BCP Energia: fotovoltaico, solare termico, cogenerazione, pannelli solari


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:: Dichiarazione dei redditi 2008: / detrazione d'imposta del 55 per cento

730/2008: Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta del 55%730/2008: Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta del 55%

SEZIONE V - Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta del 55%

Vanno indicate in questa sezione le spese sostenute nell'anno 2007 per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale anche rurale. Per tali spese spetta la detrazione d’imposta del 55 per cento da ripartire in tre quote annuali di pari importo entro il limite massimo di detrazione previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato.
Le tipologie di interventi previste sono:

  • riqualificazione energetica di edifici esistenti;
  • interventi sull’involucro di edifici esistenti;
  • installazione di pannelli solari;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

La prova dell’esistenza dell’edificio è fornita dall’iscrizione dello stesso in catasto oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell’ICI, se dovuta. Sono esclusi gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile.
Possono fruire della detrazione coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi per conseguire il risparmio energetico e i condomini nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati. In caso di vendita, o di donazione prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, il diritto alla stessa viene trasferito rispettivamente all’acquirente e al donatario. Nel caso di morte del titolare il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene. Nel caso in cui le spese sono state sostenute dall’inquilino o dal comodatario la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venir meno il diritto alla detrazione in capo all’inquilino o al comodatario.
Si precisa che la detrazione del 55 per cento non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi, come ad esempio la detrazione del 36 per cento per il recupero del patrimonio edilizio.
È compatibile, invece, con altre agevolazioni di natura non fiscale come contributi o finanziamenti. In tal caso, tuttavia, i contributi o incentivi ricevuti per la realizzazione di interventi per il risparmio energetico per i quali si fruisce della detrazione del 55 per cento, dovranno successivamente essere assoggettati a tassazione separata.
Sono comprese tra le spese detraibili quelle relative alle prestazioni professionali (rese sia per la realizzazione degli interventi che per la certificazione indispensabile per fruire della detrazione) ed alle opere edilizie funzionali all’intervento destinato al risparmio energetico. Per ulteriori informazioni sulla tipologia delle spese che danno diritto alla detrazione del 55%, sulla cumulabilità delle agevolazioni previste in materia di risparmio energetico e sull’aliquota IVA applicabile, si rimanda ai chiarimenti forniti con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36 del 31/05/2007 disponibile sul sito all’indirizzo www.agenziaentrate.it

Il pagamento delle spese deve essere effettuato tramite bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del contribuente beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto in favore del quale il bonifico è effettuato.

Il limite massimo di detrazione spettante va riferito all’unità immobiliare e pertanto va suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell’importo effettivamente sostenuto. Anche per gli interventi su parti condominiali l’ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio ad eccezione del caso in cui l’intervento si riferisca all’intero edificio e non a parti di esso (spese per la riqualificazione energetica per le quali il limite massimo di detrazione di 100.000 euro l’ammontare della detrazione va ripartito tra i soggetti che hanno diritto al beneficio).
Per fruire della detrazione del 55 per cento il contribuente deve:

  • acquisire la fattura in cui sia indicato il costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell’intervento;
  • acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri, degli architetti, dei dottori agronomi o dei dottori forestali ovvero ai collegi professionali dei geometri, dei periti industriali o agrari, che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti. L’asseverazione sul rispetto degli specifici requisiti minimi rilasciata dal tecnico abilitato può essere sostituita da una certificazione dei produttori nel caso in cui siano stati utilizzati beni con determinate caratteristiche energetiche per interventi sull’involucro di edifici esistenti, sulla installazione di pannelli solari e sulla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (ad esempio sostituzione di finestre comprensive di infissi, caldaie a condensazione e valvole termostatiche a bassa inerzia termica per impianti di potenza nominale inferiore a 100 kW);
  • acquisire, al termine dei lavori, dal tecnico abilitato un attestato di certificazione energetica, se introdotto dagli enti locali, ovvero, in caso diverso un attestato di qualificazione energetica predisposto secondo lo schema riportato in allegato al decreto del 19 febbraio 2007 del Ministro dell’Economia e delle Finanze;
  • redigere una scheda informativa sugli interventi realizzati che, insieme alla copia dell’attestato di certificazione (o di qualificazione), deve essere stata trasmessa all’ENEA entro sessanta giorni dalla fine dei lavori e comunque entro e non oltre il 29 febbraio 2008. La trasmissione può avvenire tramite raccomandata, ovvero attraverso il sito www.acs.enea.it ottenendo la ricevuta informatica;
  • conservare ed esibire, su richiesta, all’amministrazione finanziaria l’asseverazione, la ricevuta dell’invio della documentazione all’ENEA, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate e le ricevute del bonifico attestante il pagamento. Nel caso in cui gli interventi riguardino parti comuni di edifici deve essere acquisita e conservata copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Nel caso in cui le spese siano state effettuate dal detentore deve essere acquisita e conservata la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori resa dal possessore.

Per fruire della detrazione non è necessario inviare alcuna comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara.

Spese per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni (Rigo E37, Colonna 1)

Spese per acquisto motori ad elevata efficienza (Rigo E37, Colonna 3)

Spese per acquisto variatori di velocità (Rigo E37, Colonna 4)

SEZIONE V - Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta del 55%

Spese per la riqualificazione energetica (Rigo E39, Colonna 1)

Spese per interventi sull’involucro degli edifici (Rigo E39, Colonna 2)

Spese per l’installazione di pannelli solari (Rigo E39, Colonna 3)

Spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione (Rigo E39, Colonna 4)



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