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BCP Energia: fotovoltaico, solare termico, cogenerazione, pannelli solari


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:: Agevolazioni Fiscali / finanziaria 2009: Bonus famiglia

finanziaria 2009La finanziaria 2009: bonus energia

Agenzia delle entrateRoma - Il Decreto Legge 29 novembre 2008, n.185, o Decreto Anticrisi, prevede, tra le altre disposizioni, misure urgenti per il sostegno alle famiglie.
Tralasciando commenti e polemiche inutili sulla difficoltà di interpretazione del decreto e in considerazione delle mail giunte in redazione negli ultimi giorni, pubblichiamo una mini guida per comprendere a chi spetta il bonus, a chi e come debba essere richiesto, chi sono i sostituti d’imposta, la modulistica che occorre e i tempi di erogazione del Bonus Familiare.

Premessa

Il bonus straordinario è attribuito, per il solo anno 2009, ai residenti in Italia, che compongono un nucleo familiare a basso reddito. Il bonus è una tantum. Il reddito che concorre all’ottenimento del bonus famiglia può essere quello del 2007 o del 2008. Il motivo di tale apertura è probabilmente legato alla crisi finanziaria in atto che può aver determinato una riduzione del reddito familiare nel 2008 tale da permettere ad una famiglia di rientrare nel beneficio fiscale.

Nucleo familiare e reddito

Ai fini dell’ottenimento del bonus sono calcolati i redditi dell’intero nucleo familiare derivanti dai seguenti tipi di lavoro:

  • redditi da lavoro dipendente;
  • redditi da pensione;
  • redditi assimilati a lavoro dipendente;
  • redditi diversi, limitati a quelli derivanti da lavoro autonomo non esercitato abitualmente qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico;
  • redditi fondiari per un ammontare non superiore a duemilacinquecento euro.

Partecipano alla composizione del nucleo familiare e del relativo reddito complessivo i seguenti soggetti:

  • il richiedente;
  • il coniuge non legalmente separato e anche se non a carico del richiedente;
  • i figli;
  • altri familiari a carico del richiedente.

Presentazione della domanda sulla base del Reddito 2007

Chi presenta la richiesta sulla base del reddito 2007 dovrà consegnare la domanda entro il 31 gennaio 2009. Il bonus verrà erogato dal sostituto d’imposta entro febbraio 2009. Per i titolari di trattamento pensionistico entro marzo 2009.
Presentazione della domanda sulla base del Reddito 2008
Chi presenta la richiesta sulla base del reddito 2008 dovrà consegnare la domanda entro il 31 marzo 2009. Il bonus verrà erogato dal sostituto d’imposta entro aprile 2009. Per i titolari di trattamento pensionistico entro maggio 2009.

A chi presentare la domanda

La domanda deve essere presentata ai sostituti d’imposta, cioè il datore di lavoro pubblico o privato o per i pensionati presso l’ente previdenziale.

Richiesta diretta all’Agenzia delle Entrate

Comma 11 - In tutti i casi in cui il beneficio non è erogato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, la richiesta di cui al comma 6, può essere presentata telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo 2009, anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai quali non spetta alcun compenso, indicando le modalità prescelte per l'erogazione dell'importo
Comma 12 - Il beneficio può essere richiesto, in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2008.
Comma 17 - In tutti i casi in cui il beneficio ai sensi del comma 12 non e' erogato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, la richiesta può essere presentata:

  • a) entro il 30 giugno 2009 da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo alla presentazione della dichiarazione, telematicamente all'Agenzia delle entrate, anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai quali non spetta compenso, indicando le modalità prescelte per l'erogazione dell'importo;
  • b) con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2008.

Comma 18 - L'Agenzia delle entrate eroga il beneficio richiesto ai sensi dei commi 11 e 17 lettera a) con le modalità previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 2000.

Fasce di reddito e Bonus

  • 200 euro pensionati unici componenti del nucleo familiare con un reddito inferiore a 15mila euro
  • 300 euro nucleo familiare con 2 componenti con reddito non superiore a 17mila euro
  • 450 euro nucleo familiare di 3 componenti con reddito non superiore a 17mila euro
  • 500 euro nucleo familiare di 4 componenti con reddito non superiore a 20mila euro
  • 600 euro nucleo familiare 5 componenti con reddito non superiore a 20mila euro
  • 1.000 euro nucleo familiare di oltre 5 componenti con reddito non superiore a 22mila euro
  • 1.000 euro nucleo familiare con portatori di handicap, se il reddito totale non supera i 35mila euro

Importante

Il beneficio è attribuito ad un solo componente del nucleo familiare e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali ivi inclusa la carta acquisti.

Autocertificazione

a) coniuge non a carico e il suo codice fiscale
b) figli, altri familiari a carico, relazione di parentela e il loro codice fiscale
c) il fatto reddito familiare complessivo rientri nei limiti richiesti dal decreto tutta la modulistica per chiedere il "bonus famiglia" è disponibile sul sito dell'agenzia delle entrate anche se il modello definitivo verrà pubblicato entro la metà di dicembre



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