:: Agevolazioni Fiscali / finanziaria 2009: Trasporti e gas naturale
La
finanziaria 2009: Accisa sul gas naturale per gli usi industriali
Accisa sul gas naturale per gli usi industriali (articolo
2, comma 11).
Viene resa strutturale, a partire dall'anno 2009, l'agevolazione
relativa alla riduzione della accisa sul gas naturale per gli
usi industriali.
L'articolo 4 del dl 356/2001 aveva disposto, per l'anno 2001, la riduzione
del 40% dell'aliquota di accisa per gli usi industriali in favore dei
soggetti, grandi consumatori, che registrano consumi superiori a 1.200.000
metri cubi per anno (termoelettrici esclusi). La disposizione era stata
prorogata da vari provvedimenti a carattere temporaneo e, da ultimo,
fino al 31 dicembre 2008. L'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 356/2001,
aveva aumentato (rispettivamente di 50 lire per litro di gasolio e 50
lire per chilogrammo di Gpl), in via temporanea, le riduzioni di costo
stabilite dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 448/1998
sui citati prodotti per riscaldamento utilizzati in determinate zone
del Paese (aree climaticamente e geograficamente svantaggiate unitamente
alla regione Sardegna). Tali aumenti delle riduzioni di costo sono stati,
successivamente, più volte prorogati da disposizioni normative
a carattere temporaneo e, da ultimo, fino al 31 dicembre 2008. La disposizione
rende strutturali, a partire dall'anno 2009, gli aumenti delle riduzioni
di costo, sul gasolio e sul Gpl. In base alla disposizione la misura
dell'aliquota è pari a 0,007 euro (14,52 lire) al metro cubo,
anziché 0,012 euro (24,2 lire).
La
finanziaria 2009: Autotrasporto, agevolazioni fiscali
Autotrasporto, agevolazioni fiscali (articolo 2, commi 17
e 20).
Interventi per le imprese di autotrasporto merci e loro dipendenti,
sotto forma di agevolazioni fiscali : lo scopo è quello di ridurre
i costi di esercizio. Rideterminate, nel limite di 30 milioni di euro,
la quota delle indennità percepite nell'anno 2009 dai prestatori
di lavoro addetti alla guida, dipendenti dalle imprese di autotrasporto
per le trasferte o le missioni fuori dal territorio comunale, che non
concorre a formare il reddito di lavoro dipendente ai fini dell'imposta
sui redditi; l'importo della deduzione forfetaria relativa a trasferte
effettuate fuori dal territorio comunale nel periodo di imposta in corso
al 31 dicembre 2009 al netto delle spese di viaggio e di trasporto.
La
quota sarà definita da un provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate. Rideterminata, nel limite di spesa di 30 milioni di euro,
la percentuale dei compensi per lavoro straordinario da percepire, per
il 2009, da dipendenti di imprese di autotrasporto merci, esclusa la
formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivo. Tali
somme rilevano interamente ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva
sugli straordinari (articolo 2 del Dl 93/2008). Per l'anno 2009 proroga,
nel limite di spesa di 40 milioni di euro, dell'agevolazione fiscale
introdotta dal comma 26 dell'articolo 83-bis del Dl 112/2008 (concessione
di un credito d'imposta che corrisponde a una quota dell'importo pagato
quale tassa automobilistica, per l'anno 2009, per ciascun veicolo di
massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate posseduto e
utilizzato per l'attività di trasporto merci.
Ai fini della determinazione
della misura del credito d'imposta la norma prevede che si rispetti il
parametro secondo cui deve ammontare per i veicoli di massa superiore
a 11,5 tonnellate, al doppio della misura del credito spettante per i
veicoli di massa massima complessiva fra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito
d'imposta è usufruibile in compensazione, non è rimborsabile
e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini
Irap, né all'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi.
Questo credito non rileva ai fini del rapporto per la determinazione
della quota di interessi passivi (articolo 61 del Tuir) o della quota
di inerenza degli altri costi (comma 5 dell'articolo 109 del Tuir) ammessa
in deduzione ai fini fiscali.
La
finanziaria 2009: deducibilità del contributo al Ssn sui premi
Rc
Autotrasporto, deducibilità del contributo al Ssn sui premi Rc (articolo 2, comma 3). Anche per il 2009 le somme versate nel periodo d'imposta 2008 a titolo di contributo al Ssn sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti al trasporto merci, fino alla concorrenza di 300 euro per ciascun veicolo di massa complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate, possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati fra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009, nel limite di spesa di 75 milioni di euro.


