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BCP Energia: fotovoltaico, solare termico, cogenerazione, pannelli solari


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:: Conto Energia / Classificazione impianti fotovoltaici / integrazione architettonica

energia, impianti fotovoltaici, solare termico, pannelli solariIntegrazione architettonica dei pannelli fotovoltaici

Il DM 19/02/2007 definisce tre tipologie d'integrazione ai fini della determinazione della tariffa incentivante da riconoscere a ciascun impianto fotovoltaico:

L'impianto fotovoltaico non integrato è l'impianto con moduli installati al suolo, ovvero collocati sugli elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri degli edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione con modalità diverse da quelle previste per le tipologie 2) e 3).

Per il riconoscimento della parziale integrazione l'allegato 2 del citato decreto ministeriale descrive tre specifiche tipologie d'intervento. Per il riconoscimento dell'integrazione architettonica l'allegato 3 del citato Decreto Ministeriale descrive dieci specifiche tipologie d'intervento. Per rendere agevole e trasparente l'interpretazione di quanto previsto nei menzionati allegati, sul sito web del GSE (www.gsel.it) è stata pubblicata una guida agli interventi validi ai fini del riconoscimento dell'integrazione architettonica. Questo documento illustra in apposite schede le tredici tipologie specifiche d'interventi, definendo i requisiti minimi, funzionali ed architettonici che ciascun impianto dovrà soddisfare per ottenere il riconoscimento della parziale o totale integrazione architettonica.

energia, impianti fotovoltaici, solare termico, pannelli solariIncremento del 5% della tariffa base

Si evidenzia inoltre che la tariffa “base” può essere incrementata del 5% nei seguenti casi, tra loro non cumulabili:

  • a) per impianti ricadenti nelle righe B e C della colonna 1 (impianti superiori ai 3 kW non integrati) della precedente tabella, il cui soggetto responsabile autoconsuma almeno il 70% dell’energia prodotta dall’impianto (autoproduttori ai sensi dell'art. 2 del Dlgs n. 79 del 16 marzo 1999);
  • b) per impianti il cui soggetto responsabile è una scuola pubblica/paritaria o una struttura sanitaria pubblica;
  • c) per impianti integrati in edifici, fabbricati, strutture edilizie di destinazione agricola in sostituzione di coperture in eternit o contenenti amianto; per maggiori dettagli consultare la guida agli interventi validi ai fini del riconoscimento dell'integrazione architettonica pubblicata sul sito www.gsel.it;
  • d) per impianti i cui soggetti responsabili siano enti locali con popolazione residente inferiore a 5000 abitanti come risultante dall'ultimo censimento ISTAT.


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