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energia: Servizio di scambio sul posto
La disciplina del servizio di scambio sul posto per il conto energia, di cui alla delibera AEEG 28/06, si applica agli impianti di potenza compresa fra 1 e 20 kW per i quali il soggetto responsabile dell'impianto abbia operato tale scelta.
In questo caso la tariffa incentivante, pari a 0,445 euro/kWh, si applica all'energia elettrica prodotta e consumata dalle utenze del soggetto responsabile, direttamente o in applicazione della disciplina del servizio di scambio sul posto. In caso di integrazione architettonica la tariffa incentivante viene incrementata del 10% e diventa pari a 0,489 euro/kWh.
Il meccanismo dello scambio sul posto è ottimale quando il produttore consuma interamente l’energia che produce, poiché l'energia prodotta in eccesso dal nostro impianto fotovoltaico in regime di “scambio sul posto” non viene pagata dal gestore; tuttavia rimane disponibile per il suo utilizzo fino ad un massimo di 3 anni. Per calcolare il reale guadagno economico che si ottiene dal sistema dello “scambio sul posto” bisogna tener presente che, oltre al guadagno sull'energia prodotta proveniente dall'incentivo, al calcolo va aggiunta anche la somma che si risparmia dal pagamento della bolletta.
Approfondimenti
Servizio scambio sul posto
L'Autorità per l'Energia e il Gas è intervenuta per rivedere alcune norme che disciplinano lo scambio sul posto, ovvero quel meccanismo che permette alle persone fisiche di operare un saldo tra l'energia elettrica immessa nella rete (prodotta dal proprio impianto fotovoltaico) e l'energia elettrica consumata attraverso il sistema del conto energia.
La precedente normativa prevedeva che, nel caso in cui questo saldo tra energia immessa ed energia prelevata fosse positivo, l'eccedenza venisse riportata a credito per l'utente finale. Questo credito “energetico”, però, poteva essere utilizzato solo come compensazione di eventuali eccedenze negative nei successivi tre anni di produzione, al termine dei quali veniva cancellato. Questo aspetto ha portato l'inevitabile conseguenza che gli utenti finali trovassero maggiore convenienza nel dimensionare l'impianto fotovoltaico al proprio fabbisogno energetico, piuttosto che trovarsi nella situazione di dover perdere il credito maturato con un impianto sovradimensionato, o peggio ancora dover sprecare energia elettrica per non veder sparire il saldo positivo.
Il Testo integrato dello scambio sul posto (TISP) pubblicato dall'Autorità per l'energia ha proprio l'obiettivo di assicurare una maggiore efficacia alla gestione dello scambio sul posto. Le novità introdotte prevedono, in primo luogo che il servizio di scambio sul posto venga erogato dal Gestore del sistema elettrico (GSE) e non più dai distributori.
Infine decade il limite del terzo anno per l'eventuale credito positivo maturato, che sia nel caso di produzione da fonti rinnovabili che cogenerazione potrà essere utilizzato negli anni successivi senza alcun limite.
In più per la cogenerazione, è previsto che l'utente produttore possa scegliere anche di incassare l'eventuale credito al termine dell'anno, ottenendo un compenso monetario. Le nuove regole saranno operative dal prossimo 1° gennaio 2009 e riguarderanno impianti di produzione da cogenerazione con potenza fino a 200 kW e impianti di produzione da fonti rinnovabili fino a 20 kW.
La nota dell'Autorità per l'Energia e il Gas si conclude con l'indicazione della possibilità di poter innalzare la soglia incentivabile per le rinnovabili fino 200 kW non appena sarà varato il necessario decreto attuativo delle misure previste dalla legge finanziaria 2008.


