:: Conto Energia / Tariffa incentivante / premio efficienza energetica
Conto
energia: Premio abbinato all'uso efficiente dell’energia negli
edifici
Il premio spetta agli impianti fotovoltaici fino a 20 kW, operanti in regime di scambio sul posto, che alimentano utenze di unità immobiliari o edifici, come definiti dall'art.2, comma 1 del DLgs 192/05 e successive modificazioni e integrazioni (311/06). Qualora il soggetto responsabile, successivamente all'ammissione al premio, decida di non avvalersi del servizio di scambio sul posto, verrà meno il diritto al riconoscimento del premio a decorrere dal giorno successivo a quello di cessazione del contratto di scambio. Si distinguono 2 casi:
- edifici oggetto di opere di miglioramento delle prestazioni energetiche
- edifici di nuova costruzione
Edifici
oggetto di opere di miglioramento delle prestazioni energetiche
Il soggetto responsabile si dota di un attestato di certificazione/qualificazione energetica relativo all'edificio o all'unità immobiliare, comprensivo di indicazioni di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e, successivamente alla data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico effettua interventi, tra quelli individuati nella certificazione/qualificazione, che conseguano, al netto dei miglioramenti derivanti dall'installazione dell'impianto FV, una riduzione certificata di almeno il 10% dell'indice di prestazione energetica (cioè del fabbisogno specifico di energia primaria per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda ) rispetto allo stesso indice individuato nella certificazione/qualificazione energetica iniziale.
L'esecuzione degli interventi e l'ottenimento della riduzione del fabbisogno di energia sono dimostrati mediante una nuova certificazione/qualificazione energetica e da una relazione tecnica asseverata. Al fine di ottimizzare la pianificazione dei lavori, nel caso in cui gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio interessino le superfici strutturali su cui è installato l'impianto fotovoltaico, è consentito che l'esecuzione degli interventi medesimi e la realizzazione dell'impianto possano avvenire contemporaneamente. In ogni caso, gli interventi di efficienza energetica non devono essere stati eseguiti precedentemente alla realizzazione dell'impianto.
Il premio consiste in una maggiorazione percentuale della tariffa riconosciuta pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia conseguita ed attestata, ma non può comunque eccedere il 30% della tariffa incentivante. Il premio decorre dall'anno solare successivo alla data di ricevimento della richiesta. La tariffa incentivante maggiorata è riconosciuta per tutto il periodo residuo di diritto alla tariffa incentivante. L'esecuzione di nuovi interventi che conseguano una riduzione di almeno il 10% dell'indice di prestazione energetica dell'edificio o unità immobiliare, rispetto al medesimo indice antecedente ai nuovi interventi, rinnova il diritto al premio in rispetto del limite massimo del 30% della tariffa inizialmente riconosciuta.
Edifici
di nuova costruzione
Il premio compete agli impianti destinati ad alimentare, anche parzialmente, utenze ubicate all'interno o asservite a unità immobiliari o edifici completati successivamente alla data di entrata in vigore del DM 19/02/2007. Il premio è riconosciuto qualora gli edifici ottengano, sulla base di un'idonea certificazione/ qualificazione, un indice di prestazione energetica inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori dell'allegato C, comma 1, tabella 1, del DLgs 192/05 e successive modificazioni e integrazioni (311/06).
L'indice di prestazione energetica fa riferimento al fabbisogno specifico di energia primaria per la sola climatizzazione invernale. Il premio consiste in una maggiorazione percentuale del 30% della tariffa incentivante e decorre dall'anno solare successivo alla data di ricevimento della richiesta. La tariffa incentivante maggiorata è riconosciuta per tutto il periodo residuo dell'incentivante.


