:: Servizi Offerti / Contratto Servizio Energia
Che cosa è il servizio energia ?
(…si intende:) “per “contratto servizio energia”, l’atto contrattuale che disciplina l’erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell’energia, di sicurezza e di salvaguardia dell’ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione ed utilizzo dell’energia”.
Cosa stabilisce la legge
ll Contratto Servizio Energia viene introdotto con il D.P.R. 412/93. Ai sensi dell' art. 1 lettera p) dello stesso Decreto per Contratto Servizio Energia si intende: "l'atto contrattuale che disciplina l'erogazione dei beni e dei servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e salvaguardia dell’ambiente, provvedendo comunque al miglioramento del processo di trasformazione dell'energia". Successivamente, con la circolare n°273/E del 23/11/98, il Ministero delle Finanze ha stabilito che ai Contratti Servizio Energia venga applicata l'IVA al 10%, e non quella ordinaria del 20%, a condizione che vengano rispettati i requisiti minimi obbligatori descritti nella circolare stessa. Inoltre deve essere garantito in dettaglio:
- la realizzazzione del comfort abitativo, garantendo una stabilità termica ambientale su valori richiesti dall'utente con la termoregolazione;
- l'ottenimento del risparmio energetico, migliorando il processo di trasformazione della materia prima in energia, attraverso l’ottimizzazione del rendimento della caldaia;
- il miglioramento dell'utilizzo del calore, consentendo ad ognuno di impiegarlo secondo necessità evitandone gli sprechi attraverso la contabilizzazione.
I requisiti del Gestore
Ai sensi della citata circolare 273/E: “L'impresa stipulante un contratto di servizio-energia dovrà dimostrare di essere in possesso dei requisiti di legge vigenti in materia di sicurezza, energia, ambiente, e in particolare di quelli indicati all’articolo 11 del D.P.R. 26 Agosto 1993 n. 412, nonché delle abilitazioni, per quanto di competenza, di cui alla legge 5 Marzo 1990, n. 46”.
E’ ancora precisato al punto 2): “assunzione della responsabilità di cui all’art. 1 comma 1, lettera o), del D.P.R. 412/93, da parte dell’Impresa, per lo svolgimento delle attività di cui alla legge n. 10, del 1991.” In altre parole assunzione obbligatoria del ruolo di terzo responsabile.
Il Servizio Energia: "Risparmio energetico e messa a norma degli impianti"
Il contratto di "Servizio Energia" è un'opportunità economicamente vantaggiosa poiché riduce notevolmente le spese di riscaldamento mantenendo proficui i rapporti di collaborazione con gli Studi di amministrazione condominiale e con le utenze finali.
Risparmio fiscale
Una parte del risparmio si attribuisce alla possibilità di applicazione di aliquota IVA agevolata al 10% così come concesso da precise disposizioni del Ministero delle Finanze (ris. Min. n. 13/E del 20 agosto 1998 e A) sui contratti di servizio energia ad uso domestico già richiamati nella legge 10/91, del DPR 412/93 e DPR 551/00, che comprendono la fornitura di combustibile congiunta con la manutenzione impianti. Senza il contratto di "Servizio Energia", i normali approvvigionamenti di combustibile (metano, gasolio, gpl) e mano d'opera dell'esercizio degli impianti, rimangono altrimenti gravati da aliquota ordinaria.
Scopi e vantaggi
Scopi e vantaggi del "Servizio Energia" sono estremamente correlati fra loro, infatti il Committente paga esclusivamente l'energia termica resa dall'impianto di distribuzione. Con questa formula il gestore dell'impianto dovrà così produrre l'energia al minore costo possibile, risultato ottenibile esclusivamente con la più scrupolosa conduzione e manutenzione, oltre all'impiego di tecnologie adeguate.
I vantaggi del contratto di "Servizio Energia" in sintesi:
- il cliente acquista il servizio completo: combustibile, conduzione e manutenzione
- l'azienda integra le funzioni di: fornitore di combustibile, gestore dell'impianto e consulente tecnoloico
- previsione di spesa certa
- pronto intervento 24h su 24h
- adempimenti legislativi, tecnici ed amministrativi
- diagnosi energetiche finalizzate ad ottimizzare e consumi
- proposte di intervento tecnologico (riqualificazione parziale/conversione gasolio-gas metano..)
Vantaggi per un condominio
Oltre a quello più evidente ed immediato della riduzione d’aliquota, i principali vantaggi per il Condominio sono i seguenti:
1. Aumento del comfort e della termoautonomia;
2. minori oneri di gestione;
3. la responsabilità di gestione viene affidata a terzi.
1. Aumento del comfort e della termoautonomia;
L’installazione dei sistemi di termoregolazione e (eventualmente) di
contabilizzazione consentono in ogni caso, ed ancor più se con controllo
a distanza, un aumento del comfort, perché vi sarà una corretta
e costante impostazione dei valori ottimali di temperatura, anche stanza
per stanza, e si pagherà solo per il calore effettivamente consumato.
2. Minori oneri di gestione;
La riduzione degli sprechi, oltre all’applicazione dell’aliquota
10%, consentirà indubbi risparmi nelle spese del riscaldamento. Infatti,
nel caso di contabilizzazione individuale, la consapevolezza di pagare in
buona parte, solo per quanto effettivamente consumato sarà un formidabile
incentivo ad evitare inutili sprechi, diventando, di fatto, un risparmio
individuale per la quota a contatore ed un risparmio collettivo per la quota
comune. Gli attuali sistemi convenzionali di riparto spese (millesimi), al
contrario, disincentivano questo tipo di comportamento.
3. la responsabilità di gestione viene affidata
a terzi.
Il Condominio affida ad una Società esperta la gestione dell’impianto
di riscaldamento e pertanto non acquista più il combustibile né la
manutenzione, ma fruisce di un servizio completo. La società gestore
avrà tutto l’interesse a ben operare per mantenere l’impianto
nella massima efficienza perché solo così avrà garantito
il suo compenso. Le incombenze previste dalla normativa vigente vengono altresì affidate
alla Società, che ha la necessaria competenza tecnica ed organizzativa.
Quali sono i costi
Dal momento della stipula del Contratto Servizio Energia, l'unico costo per il condominio sarà l'energia consumata. La centrale termica cesserà di essere un costo per il condominio in quanto tutte le spese per le riparazioni, la manutenzione ed il combustibile, saranno a carico al gestore che provvederà inoltre all'installazione di un sistema di telegestione che permetterà un tempestivo intervento in caso di anomalia nel funzionamento dell'impianto.
Come vengono ripartiti i costi
L'energia termica verrà contabilizzata a mezzo di una apparecchiatura posta nella Centrale Termica e la ripartizione dei costi fra i condomini potrà avvenire, sia con il metodo classico dei millesimi, sia con apparecchiature contatermie installate su ogni radiatore, che consentono di ripartire con la massima precisione, i consumi termici di ogni utenza.
[Approfondimento:
Contabilizzazione, ripartitore e valvola elettrostatica ]
[Suggerimenti
e consigli per risparmiare sul riscaldamento ]


